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Proroghe
al Testo Unico sulla Sicurezza
D.lgs. n° 81/2008
E’ stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n° 304 del 31/12/2008 il “D.L.
30 dicembre 2008, n° 207” (Decreto
"Mille Proroghe”) - Proroga i termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti).
Il decreto all’art. 32 testualmente recita:
Art. 32
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera
r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si
applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui
all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto
legislativo, concernenti la valutazione dello stress
lavoro-correlato e la data certa, e' prorogato al 16 maggio
2009.
…omissis
…
In
pratica, sono stati prorogati al 16 maggio 2009 quattro
adempimenti:
-
Valutazione dei rischi (e relative sanzioni) solo per i
"rischi stress lavoro correlati"
(art. 28 c.1). In pratica,
la
nuova Valutazione dei Rischi è entrata in vigore al
partire dal 1° gennaio ma sono stati differiti i nuovi
adempimenti relativi alla Valutazione dei rischi Stress
lavoro-correlati;
-
Data
Certa del DVR
(art. 28 c. 2). La data certa sul documento di
valutazione dei rischi deve essere apposta entro il 16
maggio p.v.;
-
Invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli
infortuni superiori ad 1 giorno
(art 18 c. 1 lettera r);
-
Divieto di visite mediche "preassuntive"
(art. 41, comma 3, lettera a)
E’
stato, pertanto, confermato l'obbligo di realizzare il
"DUVRI".
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