07 Gennaio 2009
 

Proroghe al Testo Unico sulla Sicurezza

D.lgs. n° 81/2008

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 304 del 31/12/2008 il “D.L. 30 dicembre 2008, n° 207” (Decreto "Mille Proroghe”) - Proroga i termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti).

Il decreto all’art. 32 testualmente recita:

Art. 32
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto  legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, e' prorogato al 16 maggio 2009.

omissis

In pratica, sono stati prorogati al 16 maggio 2009 quattro adempimenti:

  • Valutazione dei rischi (e relative sanzioni) solo per i "rischi stress lavoro correlati" (art. 28 c.1). In pratica, la nuova Valutazione dei Rischi è entrata in vigore al partire dal 1° gennaio ma sono stati differiti i nuovi adempimenti relativi alla Valutazione dei rischi Stress lavoro-correlati;
  • Data Certa del DVR (art. 28 c. 2). La data certa sul documento di valutazione dei rischi deve essere apposta entro il 16 maggio p.v.;
  • Invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art 18 c. 1 lettera r);
  • Divieto di visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a)

E’ stato, pertanto, confermato l'obbligo di realizzare il "DUVRI".

I ns. consulenti sono a Vs. completa disposizione per ogni altra informazione.

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