Se non visualizzi correttamente questa pagina clicca qui
01 Gennaio 2010
 

Newsletter Gennaio 2010

Salute e Sicurezza sul Lavoro

Riduzione del Tasso Medio di Tariffa INAIL

Per tutte le aziende che al 31 Gennaio 2010, avranno apportato migliorati significativi alle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, l’INAIL da la possibilità di presentare apposita istanza per la riduzione del tasso medio di tariffazione con una decurtazione del 5% o 10% sul tasso pagato. La decurtazione è così ripartita:

-         5% per le aziende con oltre 500 lavoratori/anno;

-         10% per quelle con meno di 500 lavoratori/anno.

Per poter accedere alla suddetta riduzione, l’azienda, oltre ad essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi e ad adempiere alle disposizioni minime di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, deve (almeno un punto):

aver adottato o mantenere un comportamento socialmente responsabile secondo i principi CSR (responsabilità sociale delle imprese), arrivando conseguentemente all’attuazione di interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e salute;

aver implementato o mantenuto un sistema di gestione della sicurezza che risponde ai criteri definiti in standard, linee guida, norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (ad esclusione delle aziende a rischio di incidente rilevante);

aver implementato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato da organismi specificamente accreditati da ACCREDIA;

 

aver effettuato un certo numero di interventi che riguardano specifici ambiti, quali le attrezzature, le macchine, gli impianti, la sorveglianza sanitaria etc. ma soprattutto la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza.

Redazione del  Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze  - DUVRI  

Con l’entra in vigore del D.Lgs 106/09, correttivo ed integrativo al D.Lgs 81/08, si è finalmente chiarito che la redazione del DUVRI – Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze, non deve essere redatto per servizi di natura intellettuale, per mere forniture di materiali o attrezzature, nonché per lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.

Comunicazione del Rappresentante dei Lavoratori  (RLS) all’INAL

Con circolare n°43 del 25 agosto, ed in riferimento alle modifiche apportata dal Dlgs. 106/09, l’INAIL ha variato la cadenza di comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Con le nuove disposizioni, infatti, il nominativo del RLS non andrà comunicato più annualmente, ma solo in caso di nuova designazione o nomina.

Notifica Preliminare ASL

Con nota n° 15 del 2/11/2009 il Ministero del Lavoro, in riferimento all'obbligo da parte del committente per i cantieri temporanei e/o mobili, di effettuare la notifica preliminare alle ASL ed alle Direzioni Provinciali del Lavoro competenti, ha precisato che lo stesso sussiste, sempreché ci si trovi in una delle condizioni dell’art. 99 c.1, anche nei casi in cui vige l'esonero dalla nomina del coordinatore in fase di progettazione dell'opera, ovvero anche per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire.

Verifica periodica degli apparecchi di sollevamento

In riferimento all’Allegato VI al D.Lgs 81/08 e smi ed in riferimento alla nuova direttiva macchine 2006/42/CE, entrata in vigore il 29/12/2009, si chiarisce definitivamente la distinzione tra apparecchi di sollevamento e impianti ascensori, definendo quindi la periodicità degli interventi di verifica.

Infatti, tutte le funi e/o catene di apparecchi di sollevamento, definito dalla direttiva come “un apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e manovrare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”, escludendo a priori le ascensori, devono essere sottoposte a verifiche con periodicità e modalità riportate dal fabbricante sul libretto di uso e manutenzione e comunque non inferiori a tre mesi; dette verifiche vanno eseguite da personale (anche dipendente) altamente qualificato, e annotate su apposito registro.            

 

Contattate i consulenti tecnici di Tecnogea; saranno disponibili a darVi tutti gli ulteriori chiarimenti in merito.

CONTATTACI
Tel 0813941522
Fax 0813941523
inviaci una email
 ARCHIVIO
 cerca la tua
 newsletter
 preferita
 CANCELLA
se non vuoi più usufruire
di questo servizio
LEGGE SULLA TUTELA DELLA COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Se l’argomento è di interesse ci contatti. Le invieremo materiale informativo senza alcun impegno da parte Vostra. In questo modo ci autorizzerà (come richiesto dalla legge 196/03) ad inviarle materiale informativo sull’argomento. PregandoLa di scusarci per il disturbo eventualmente arrecato, Le comunichiamo che i Suoi dati sono registrati nel Database Clienti/Contatti/Prospect di Tecnogea S.r.l.. e questo messaggio Le è stato inviato confidando che i temi trattati potessero essere di Suo interesse. In ottemperanza alla DLgs.196/03, qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni in merito alle iniziative di Tecnogea S.r.l. (titolare del trattamento dei dati), può comunicarcelo telefonicamente al numero 081-3941522, via email all'indirizzo info@tecnogea.com oppure in forma scritta a: Tecnogea S.r.l. con sede in Via Amato, 10 – C/mare di Stabia (NA). Garantiamo in ogni momento il rispetto di tutti i diritti di cui all'art.7, alla DLgs.196/03.