Credito d’imposta al 40% per la formazione 4.0
Credito d’imposta al 40% per la formazione 4.0
Il Ministero dello sviluppo economico lancia un’iniziativa per stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, cosiddette “tecnologie abilitanti”.
Per tali attività di formazione, il decreto 4 maggio 2018 prevede un credito d’imposta pari al 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.
Il provvedimento si rivolge alle imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali o a quelle residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano. Possono beneficiare del credito d’imposta anche gli enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa.
Allo stato, costituiscono attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali
Si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate, fatti salvi gli obblighi di documentazione contabile certificata e di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
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