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Green pass e Privacy

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Green pass e Privacy

Il Consiglio dei Ministri, come noto, ha approvato il decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato e che estende l’applicazione della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) e il rafforzamento del sistema di screening a tutti i lavoratori.

Senza il Green Pass dal 15 ottobre non si potrà entrare in nessun luogo di lavoro.

Oltre alle ragioni di sicurezza sanitaria previste dalla normativa, l’utilizzo del Green Pass all’interno dei luoghi di lavoro, porta con se il rispetto delle esigenze di riservatezza, come richiesto dalla normativa privacy ed, in principal modo, dagli ultimi interventi del Garante Privacy in materia.

Il nuovo decreto legge del 21 settembre 2021 n. 127 nel sancire che al personale che svolge l’attività lavorativa presso enti pubblici e privati, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, pone evidenti problemi organizzativi in merito alle modalità con cui il datore di lavoro debba effettuare i controlli.

La norma prevede, infatti, che i datori debbano:

  • definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, da effettuarsi anche a campione, prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
  • individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi previsti.

Per il settore pubblico saranno emanate delle linee guida del Governo “per la omogenea definizione delle modalità organizzative”, che meglio chiariranno come procedere organizzativamente nel dettaglio.

Per il settore privato non sono previsti, al momento, interventi specifici. Comunque, il nuovo art. 9-quinquies del d.l. 22 aprile 2021 n.52, introdotto dal citato D.L. 127/2021, già stabilisce – in via preventiva – che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 devono essere effettuate con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021. In particolare, l’art. 13 del DPCM promuove l’utilizzo dell’applicazione «VerifiCa19»  mediante la lettura del codice a barre bidimensionale: ciò in quanto tale applicazione ha ricevuto il placet del Garante Privacy in quanto, nel rispetto del principio di riservatezza degli interessati e del principio di minimizzazione dei dati, “consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione”.

In ottica privacy, l’uso di tale funzionalità è l’unica consentita al momento:

  • innanzitutto, perché previsto espressamente dal citato art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, che esclude – al di fuori delle modalità previste dall’app – la raccolta dei dati dell’intestatario della certificazione in qualunque forma, da parte dei soggetti verificatori;
  • inoltre, perché così si è espresso il Garante rispondendo a palestre e centri sportivi che intendevano richiedere ai loro abbonati e associati di consegnare copia del Green Pass con evidenziata la relativa data di scadenza e conservare i documenti, per semplificare le modalità di raccolta delle informazioni. Rispetto a tale modalità di utilizzo del Green Pass, il Garante afferma che trattasi di una modalità illecita, in quanto il titolare del trattamento – palestra, centro sportivo o qualsiasi altro soggetto – non ha titolo per acquisire la data di scadenza del Green Pass e conservare gli altri dati personali contenuti nel medesimo documento:
  • in primo luogo, perché la scadenza del Green Pass è diversa a seconda della ragione all’origine della sua emissione con la conseguenza che conoscerla consente a chiunque di sapere se si è vaccinati, contagiati o se si è semplicemente fatto un tampone: invece, nel suo utilizzo legale il Green Pass è neutro rispetto a tali circostanze;
  • in secondo luogo, perché il Green Pass certifica una circostanza dinamica: per cui chi ha consegnato un certificato vaccinale valido fino a una certa data, laddove contagiato vedrebbe perdere di validità il suo Green Pass e, dunque, si correrebbe il rischio di avere dati inesatti e non aggiornati.

Tanto detto, laddove venga deciso l’utilizzo dell’app «VerifiCa19», occorre fare in modo che, all’accesso ai locali della sede operativa, i soggetti delegati alla verifica – sia essi esterni o interni possano, tramite l’app, accertare la validità del Green Pass. Per tali figure – addetti alla vigilanza o per eventuali soggetti interni individuati – va predisposto un atto di autorizzazione privacy ad hoc. Va inoltre predisposta un’informativa per gli utenti (dipendenti e terzi che prestano la loro attività nell’ente) – da esporre all’accesso ai locali aziendali – che specifichi la finalità di verifica del Green Pass.

 

Consultateci per ogni ulteriore informazione o per richiedere il nostro supporto.

Siamo a vs. completa disposizione per gli adempimenti del caso.

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