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Nuove misure di regolamentazione per il contrasto del Covid-19 negli ambienti di lavoro

Nuove misure di regolamentazione per il contrasto del Covid-19 negli ambienti di lavoro

È di oggi, venerdì 24.04.2020, il nuovo Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, integrazione del precedente già sottoscritto dalle parti sociali il 14.03.2020, in attuazione della misura, di cui all’articolo 1del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020.

Questo protocollo di regolamentazione è stato oggi aggiornato su richiesta del Governo, alla luce del piano di graduale riapertura delle attività economiche e diventa prescrittivo per le imprese all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto già previsto dal D.P.C.M. dell’11.03.2020.

La prosecuzione delle attività produttive, come sappiamo infatti, può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali – soluzioni organizzative straordinarie – le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus coniugando la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Il documento, quindi, fornisce linee guida condivise per agevolare le imprese, non sanitarie, nell’adozione di protocolli di sicurezza e contenimento, tiene conto dei vari provvedimenti del Governo, non da ultimo del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute e attua le prescrizioni ivi contenute. Rappresentando il COVID-19 un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, il protocollo contiene misure che seguono una logica di tipo precauzionale.

Le parti raccomandano ancora che ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza dei lavoratori, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva.

Le misure da attuare riguardano diversi items e contengono novità rispetto alla precedente regolamentazione. Tra queste evidenziamo:

  • Informazione

L’azienda informa tutti i lavoratori circa le disposizioni delle Autorità,consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, appositi depliants informativi. Qualora nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione (new).

  • Modalità di ingresso in azienda

Possibilità di controllo della temperatura corporea e rientro in azienda dei lavoratori risultati positivi solo previa certificazione medica di “negativizzazione” (new).

  • Modalità di ingresso dei fornitori esterni

Per l’accesso di fornitori esterni l’azienda deve individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

È richiesta la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso. In caso di lavoratori terzi che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti (new).

  • Pulizia e sanificazione in azienda

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. È richiesta inoltre l’iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le imprese in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19 (new).

  • DPI

L’adozione della mascherina nei luoghi comuni diventa regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore a 1 metro (new).

  • Organizzazione aziendale

Le aziende potranno adottare tutto quanto previsto dai CCNL (turnazioni, rimodulazioni, chiusure di taluni reparti, ecc.). Lo smart working deve essere favorito, con sostegno da parte del datore di lavoro (new).

  • Gestione dei dipendenti

Il distanziamento sociale deve essere ottenuto attraverso interventi degli spazi e del tempo (new). Sono attenzionate le modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio con preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali (new).

  • Sorveglianza sanitaria e reinserimento lavorativo

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile (new). Inoltre, alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19(new).Per tale reinserimento, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia(confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008)(new).

  • Comitato

Il Comitato di cui all’ art.13 si conferma e deve essere costituito in azienda. In mancanza, però, potrà essere istituito al livello territoriale; le parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno costituire, al livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici (ASL, etc)(new).

Tanto descritto, si conclude informando che la mancata applicazione del Protocollo – da cui derivi l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione – determina, a giudizio delle autorità di vigilanza, la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni.

Al seguente link è possibile scaricare il protocollo aggiornato:

Protocollo condiviso del 24.04.2020

Scarica la nostra proposta di adeguamento per ripartire in sicurezza.

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